Circolare 5

Circ. n 5 del 26 settembre 2024 – Protocollo Sicurezza – Divieto di fumo

Divieto di fumo nella scuola e allegati

Si comunica che, a seguito del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all’aperto rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso il porticato, il cortile antistante la scuola, l’area verde retrostante la scuola, i campi sportivi all’aperto e ogni altro luogo interno alle recinzioni di tutte le sedi dell’istituto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera di personale della scuola, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari.

Per ulteriore chiarezza viene indicato il dettato normativo:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 Tutela della salute dei non fumatori.

È inserito il seguente: “I-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”

È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, allo Stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Si riportano, di seguito, le modalità delle contestazioni nonché le entità delle sanzioni previste. In particolare:

  • la sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275
  • la sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550)
  • è ammesso, entro il sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (come raccomandate con ricevuta di ritorno)
  • l’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

  • in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio
  • presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
  • presso gli uffici postali, tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.
  • In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni:
  • provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità; il verbale deve essere firmato dal trasgressore
  • individuano l’ammenda da comminare
  • consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza
  • consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria.

L’ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

 

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