Circolare 4

Circ. n 4 del 26 settembre 2024 – Protocollo Sicurezza – Utilizzo DPI

Uso Dispositivi Protezione Individuali

Con riferimento all’oggetto questo Ufficio comunica l’OBBLIGO dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) consegnati a ciascun collaboratore scolastico, secondo quanto previsto dall’articolo 2104 e 2106 del Codice civile, nonché sulla base delle norme di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro (DPR 547/1955, DPR 303/1956, D.lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.) e da quanto stabilito dal Medico Competente nella riunione periodica.

Il D.lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI (dispositivi di protezione individuale) utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.lgs. 475/92 e stabilisce che qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81)

 

NON INDOSSARE i DPI in dotazione implica di non svolgere il loro lavoro in modo sicuro mettendo a rischio la propria incolumità e non ottemperando a obblighi connessi alla mansione ricoperta.

 

Si fa inoltre presente che ogni qualvolta si provvede a lavare il pavimento è obbligatorio posizionare l’apposito cartello giallo di pericolo ed è necessario evitare di pulire i corridoi nel momento di passaggio degli studenti e del personale, in particolare in prossimità delle scale e delle uscite.

Pertanto SI RAMMENTA ai collaboratori che continuano a NON INDOSSARE i Dispostivi di protezione Individuale che l’utilizzo dei DPI in dotazione è connesso alle mansioni di collaboratore scolastico e pertanto è assolutamente obbligatorio ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (T.U. n. 81/2008).

Pare utile ribadire che il non assolvimento di un obbligo equivale a trasgressione del codice disciplinare e all’esercizio nel diritto di applicare sanzioni disciplinari al dipendente che metta in pericolo la propria e l’altrui incolumità con comportamenti scorretti sull’uso di attrezzature e dispositivi in dotazione, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300/70 e succ. (statuto dei lavoratori).

In relazione a quanto suindicato, si invitano immediatamente le SS.LL. a mantenere un comportamento corretto, principalmente per tutelare la Loro incolumità ed evitare ripercussioni negative anche sugli altri lavoratori, ed in secondo luogo per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge in caso di sopralluogo delle autorità di vigilanza.

Con riferimento all’eventuale mancato utilizzo per semplici ragioni di “scomodità” della calzatura in dotazione, occorre che il dipendente provveda personalmente a dotarsi di una calzatura antinfortunistica adeguata, cioè omologata da far visionare al dirigente o al RSPP per verificarne l’adeguatezza rispetto alla normativa vigente.

Cordiali saluti

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